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Fatturazione elettronica - Split Payment - dati per Ditte fonitrici

Fatturazione elettronica - Split Payment - dati per Ditte fonitrici

DescrizioneFATTURAZIONE ELETTRONICA - Dal 6 giugno 2014 i fornitori (con sede in Italia) di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale devono emettere, trasmettere, conservare e archiviare le proprie fatture esclusivamente in formato elettronico. L'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutte le restanti Pubbliche Amministrazioni a partire dal 31 marzo 2015.
Per i fornitori - con sede in Italia - il processo di fatturazione elettronica verso le PA prevede:
1.predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA;
2.firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; invio della fattura al Sistema di interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche dello SDI (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della PA;
3.ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SDI a fronte dell’esito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Di fondamentale importanza, in fase di compilazione, è l’inserimento obbligatorio del codice ufficio della PA destinatario di fattura elettronica. Tale codice è comunicato al fornitore dalla PA o può essere reperito consultando l’Indice della PA (IPA).
Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente devono essere altresì inseriti i codici CIG e CUP secondo quanto previsto dall’art. 25 del DL n. 66/2014. L'obbligo non è ancora esteso ai fornitori esteri.

SPLIT PAYMENT: Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.7 del 9 gennaio 2015 ha precisato quanto segue: “E’ in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.Infine, viene stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:
a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta
esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Tuttavia viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015





Documenti e Allegati

D.G.C. 8 del 27.01.2014 - modalità di appicazione (326,97 KB - Pubblicato il 03/02/2015)D.G.C. 8 del 27.01.2014 - modalità di applicazione dell'art. 17 de DPR 633/1972 introdotto dalla Legge di stabilità 2015

FATTURAZIONE ELETTRONICA- INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (199,73 KB - Pubblicato il 04/02/2015)FATTURAZIONE ELETTRONICA- INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - RIFERIMENTI ENTE
FATTURAZIONE ELETTRONICA- CODICE UNIVOCO UFFICIO (161,17 KB - Pubblicato il 04/02/2015)FATTURAZIONE ELETTRONICA- CODICE UNIVOCO UFFICIO SU INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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