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Riduzioni tariffarie

In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.

Descrizione
ART. 22

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta

nelle seguenti ipotesi:

· Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, purchè non locate né utilizzate a vario titolo, la tariffa si applica in misura ridotta del 30% , nella quota fissa e nella quota variabile.

· Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.


ART. 23

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche della parte variabile della tariffa se si utilizza il metodo normalizzato.


COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo (o della tariffa totale del tributo), con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.


ART. 24

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:

- l’utilizzo non superi 180 giorni nel corso dell’anno solare;

- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 25
ALTRE AGEVOLAZIONI
1. Il comune può deliberare, con delibera di Consiglio comunale, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
2. Le eventuali riduzioni tariffarie e/o esenzioni competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Il costo delle eventuali riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
-inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
- mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;

ART. 26
CUMULO DI RIDUZIONI
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo base dovuto; la somma delle riduzioni o agevolazioni non può superare complessivamente il 30%.


Pagina aggiornata il 29/05/2024 12:26

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